Cass. civ. n. 18048 del 1 luglio 2024
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
Clausola di delega - Delegataria - Richiesta di pagamento - Citazione - Interruzione della prescrizione anche nei confronti del coassicuratore delegante - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1387
Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1703
Cod. Civ. art. 1904
Cod. Civ. art. 1910
Cod. Civ. art. 1911
Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943