Cass. pen. n. 18049 del 1 febbraio 2024

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE


Confisca diretta da reato tributario - Denaro costituente profitto del reato investito nell'acquisto di obbligazioni al portatore - Confiscabilità presso terzi - Sussistenza - Condizioni.


In tema di confisca diretta, il denaro costituente profitto di un reato tributario, investito nell'acquisto di obbligazioni al portatore, è suscettibile di ablazione presso l'ente che ha emesso i titoli, a condizione che questo non sia "estraneo al reato" e che conservi ancora l'effettiva disponibilità di quel denaro o dei beni con esso acquistati. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi "estraneo al reato" l'ente che abbia concorso o contribuito alla consumazione del reato stesso, che ne abbia tratto vantaggio diretto o che abbia consapevolmente agevolato il consolidamento del vantaggio mediante il suo investimento in altri beni).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. pen. n. 50320/2023

Ricerca altre sentenze