Cass. civ. n. 18050 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Occupazione abusiva di immobile - Domanda di rilascio non collegata al venir meno di un negozio - Qualificazione - Azione personale di restituzione - Esclusione - Azione di rivendicazione - Configurabilità - Risarcimento in forma specifica della pregressa situazione possessoria - Inammissibilità.


La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 705 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 948
Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2058
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 112

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