Cass. civ. n. 18056 del 3 luglio 2025

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE


Donatario chiamato all'eredità - Rinuncia all'eredità - Applicabilità dell'485 c.p.c. ai beni oggetto di donazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.


L'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 470
Cod. Civ. art. 485
Cod. Civ. art. 741

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Precedenti: Cass. civ. n. 13972/2007

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