Cass. civ. n. 1806 del 17 gennaio 2024
Testo massima n. 1
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Successione di AdER a Riscossione Sicilia ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 - Patrocinio erariale - Necessità - Conseguenze.
In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge del 2021 num. 73 art. 76
Legge del 2021 num. 106 CORTE COST.
Decreto Legge del 2016 num. 193 art. 1 com. 8
Legge del 2016 num. 225 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 365