Cass. civ. n. 18063 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Prestazioni aggiuntive oltre il debito orario ex d.l. n. 402 del 2001, conv. in l. n. 1 del 2002 e contrattazione collettiva - Presupposti - Difetto - Conseguenze - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Limiti.


In tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni cd. "aggiuntive" - ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato "ratione temporis" dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica (che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15364 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 12/11/2001 num. 402 art. 1
Legge 08/01/2002 num. 1
Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.

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