Cass. civ. n. 18084 del 3 luglio 2025

Testo massima n. 1


NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI


Trust - Opponibilità nei confronti di terzi - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento.


L'opponibilità nei confronti dei terzi del trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla legge nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 15 della medesima Convenzione che impone il rispetto di tutte le norme inderogabili (come l'art. 45 l.fall. e l'art. 2704 c.c.) che la legge nazionale prevede a tutela dei terzi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33167/2023

Normativa correlata

Legge 16/10/1989 num. 364
Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2
Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15
Cod. Civ. art. 2704
Legge Falliment. art. 45

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