Cass. civ. n. 18084 del 3 luglio 2025
Testo massima n. 1
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Trust - Opponibilità nei confronti di terzi - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento.
L'opponibilità nei confronti dei terzi del trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla legge nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 15 della medesima Convenzione che impone il rispetto di tutte le norme inderogabili (come l'art. 45 l.fall. e l'art. 2704 c.c.) che la legge nazionale prevede a tutela dei terzi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2
Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15
Cod. Civ. art. 2704
Legge Falliment. art. 45