Cass. civ. n. 3796 del 22 giugno 1982
Testo massima n. 1
L'acquisto ex art. 875 c.c. della comunione del muro altrui, non sul confine, che è condizionato nella validità alla concreta realizzazione dell'unico scopo per il quale è consentito (fabbricare contro il muro), deve precedere l'attività di costruzione cui è correlato, o almeno coincidere temporaneamente con il suo inizio, e, pertanto, deve consentirsi, o disporsi, in base a semplice enunciazione della volontà di attuare il suindicato scopo, con la conseguenza che esso può essere legittimamente rifiutato, in via preventiva, soltanto in relazione alla certezza della giuridica impossibilità del proprietario richiedente di eseguire la costruzione per cui l'acquisto è chiesto. Una tale impossibilità non è desumibile dalla mancanza della licenza di costruzione, o concessione, in quanto l'esigenza di detta licenza, o concessione, non comporta, soprattutto nei rapporti fra privati, compressione del diritto di proprietà o di facoltà ad esso inerenti.
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