Cass. civ. n. 18108 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Violazione delle distanze nelle costruzioni - Risarcimento del danno - Criteri di determinazione.


In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7972 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 873
Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

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