Cass. civ. n. 18114 del 02 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Cambio appalto e clausola sociale - Art. 16-bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012 - Assunzione di quota del personale impiegato nel servizio appaltato per le ridotte necessità di servizio - Vincoli procedurali - Sussistenza - Fondamento.


In ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la cd. clausola sociale di cui all'art. 16-bis del c.c.n.l. del 20 luglio 2012 sulla mobilità dei lavoratori occupati nelle attività ferroviarie consente all'appaltatore subentrante di assumere solamente una quota del personale già impiegato nel servizio appaltato, in ragione delle ridotte necessità di servizio, a condizione che siano rispettati specifici vincoli procedurali, a garanzia dell'adozione di criteri di selezione trasparenti e riguardanti l'intera platea dei lavoratori già impiegati.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 36944 del 2022

Normativa correlata

Contr. Coll. 20/07/2012 art. 16 bis

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