Cass. civ. n. 1812 del 25 gennaio 2025
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Competenza per materia - Duplice declinatoria di due giudici diversi successivamente adìti - Regolamento di competenza con oggetto limitato alla sola richiesta di radicare la competenza dinanzi al giudice della riassunzione - Ammissibilità - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente - Applicazione della regola di cui all’art. 44 c.p.c. - Possibilità per il giudice della nuova riassunzione di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione
Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 44
Cod. Civ. art. 45 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 50