Cass. civ. n. 18123 del 23 giugno 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Immediata estinzione del credito del pignorante - Esclusione - Pagamento del terzo al creditore assegnatario - Necessità - Onere della prova.
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2928