Cass. civ. n. 18126 del 3 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE


Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Accertamento della responsabilità solidale - Domanda di garanzia verso i terzi chiamati - Ammissibilità - Fondamento - Azione di regresso - Necessità - Esclusione.


In tema di azione di responsabilità promossa ex art. 2392 c.c., il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene essere a lui corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, ex art. 106 c.p.c., al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2392
Cod. Proc. Civ. art. 106

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Precedenti: Cass. civ. n. 8411/2016

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