Cass. pen. n. 18130 del 06 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - Decreto di giudizio immediato - Omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova - Emissione antecedente il deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - Nullità di ordine generale non assoluta - Deducibilità - Fattispecie.
L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel decreto di giudizio immediato emesso prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso - determina una nullità di ordine generale non assoluta. (Fattispecie in cui la Corte, considerando irrilevante che non fosse stata avanzata, in concreto, una richiesta di messa alla prova, ha ritenuto tempestivamente eccepita la predetta nullità, dedotta dalla difesa alla prima udienza dibattimentale, riproposta con l'atto di appello e ribadita, dopo il deposito della sentenza della Consulta, con le conclusioni del giudizio di impugnazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 2 CORTE COST.