Cass. civ. n. 18152 del 02 luglio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito - Periodo intercorso tra data di accertamento della violazione e data di notifica del primo atto interruttivo - Opposizione all’esecuzione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209