Cass. civ. n. 18152 del 2 luglio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE


Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito - Periodo intercorso tra data di accertamento della violazione e data di notifica del primo atto interruttivo - Opposizione all’esecuzione - Sussistenza - Fondamento.


In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 13304/2024

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE