Cass. pen. n. 18187 del 04 marzo 2025
Testo massima n. 1
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Imputato e parte civile ammessi entrambi al patrocinio a spese dello stato - Condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile - Possibilità - Ragioni.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trovano applicazione la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110 com. 3