Cass. civ. n. 18189 del 3 luglio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE


Attribuire di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte - Legittimità - Fondamento - Presupposti.


Il datore di lavoro può legittimamente attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (qualifica che, in tal caso, prescinde dalla corrispondenza delle mansioni concretamente svolte rispetto a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva), in quanto il principio sancito dall'art. 2103 c.c. - in virtù del quale la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione - è stabilito a tutela del prestatore, sicché può essere legittimamente derogato in suo favore dall'autonomia negoziale, sempre che ciò risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 1068/1997

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE