Cass. civ. n. 18196 del 02 luglio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza - Fondamento.


In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2951 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 601
Cod. Proc. Civ. art. 627
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 785

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