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Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 1208 del 23 maggio 1995

Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 1208 del 23 maggio 1995

Testo massima n. 1

Non è abnorme né illegittima l’ordinanza con la quale il Gip disponga l’archiviazione per la sussitenza di una causa estintiva del reato, anziché per l’infondatezza della notitia criminis, come richiesto dal pubblico ministero.

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