Cass. civ. n. 18230 del 03 luglio 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contratti bancari - Forma ad substantiam - Estensione alla consegna del documento contrattuale - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23