Cass. civ. n. 18254 del 4 luglio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE


Imposta sulle successioni - Obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, T.U.S. - Finalità - Conseguenze - Possibilità di dare la prova contraria circa la composizione dell'asse ereditario - Onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto disposto dall'art. 775, n. 5, c.p.c. - Esclusione.


L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 769
Cod. Proc. Civ. art. 775 com. 1 lett. 5

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Precedenti: Cass. civ. n. 22181/2020

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