Cass. civ. n. 18276 del 3 luglio 2024

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE


Pubblicazione di ritratto fotografico - Consenso tacito - Ammissibilità - Fondamento.


Il consenso all'esposizione o diffusione della propria immagine può anche essere tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente, poiché l'art. 96 della l. n. 633 del 1941 non prevede alcun vincolo di forma, mentre l'art. 110 della suddetta legge - il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110

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Conformi: Cass. civ. n. 10957/2010

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