Cass. civ. n. 18294 del 4 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE


Da parte di soggetto qualificantesi erede - Quale figlio del "de cuius" - Mancata specificazione della specie della successione - Omessa indicazione del modo dell'accettazione dell'eredità - Dimostrazione della relazione familiare - Prova della qualità di erede - Ai fini della legittimazione alla riassunzione - Sussistenza - Fondamento.


Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 110
Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 475
Cod. Civ. art. 476

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Conformi: Cass. civ. n. 14081/2005

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