Cass. civ. n. 18318 del 04 luglio 2024

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Danno ex art. 1591 c.c. - Parametro del canone dovuto - Conseguenze - Adeguamento ISTAT - Spettanza - Richiesta del locatore - Necessità - Esclusione - Interessi - Spettanza - Decorrenza.


In tema di locazione, il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l'aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta, e, inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10926 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1219

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