Cass. civ. n. 18322 del 27 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE "Actio negatoria servitutis" - Domanda riconvenzionale di servitù - Termine di proposizione - Formulazione con la memoria ex art 183 c.p.c. - Inammissibilità.


Nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9343 del 1987

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 949
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

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