Cass. civ. n. 18327 del 27 giugno 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Grave pericolo per la salute della donna - Valutazione “ex ante” - Necessità - Fattispecie.
In tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 com. 1 lett. B CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218
Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7
Cod. Civ. art. 1223