Cass. pen. n. 18346 del 07 febbraio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento parziale - Trattamento sanzionatorio - Autorità di cosa giudicata delle parti della decisione non oggetto di annullamento - Giudizio di rinvio - Mutamento del regime di procedibilità del reato - Rilevanza - Esclusione - Remissione di querela - Rilevanza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale. (Fattispecie di furto tentato aggravato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST.