Cass. civ. n. 18347 del 4 luglio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE


Compravendita - Azione di simulazione proposta dal creditore di uno dei contraenti - Effettivo pagamento del prezzo - Onere della prova a carico dell'acquirente - Condizioni - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento.


Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1416
Cod. Civ. art. 1417
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2726
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 5326/2017

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