Cass. civ. n. 18351 del 04 luglio 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE Condizione sospensiva - Termine stabilito per il verificarsi dell'evento - Mancato avveramento della condizione - Configurabilità - Conseguenze - Inefficacia del contratto - Decorrenza.
Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando il termine entro cui esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1359