Cass. civ. n. 18352 del 27 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Operazioni in conto corrente - Estratti conto - Valore probatorio - Onere di contestazione del correntista o del fideiussore - Sussistenza - Modalità.


In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14234 del 2003

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1832
Cod. Civ. art. 1857
Cod. Civ. art. 1945

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE