Cass. pen. n. 6943 del 6 febbraio 1997

Testo massima n. 1


È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l'udienza, come prescritto dall'art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta (nella specie, sull'assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo).

Testo massima n. 2


Nel sistema del vigente codice di procedura penale, in base a quanto disposto, in particolare, dall'art. 449, comma sesto, di detto codice, in caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo ed altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni possibili sono soltanto o la separazione o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una vis actractiva, basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi