Cass. civ. n. 18368 del 04 luglio 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - ASSEGNAZIONE DELLA COSA IN PAGAMENTO Prelazione pignoratizia - Effetto solutorio - Sussistenza - Conseguenze - Diritto di rivalsa del terzo datore di pegno verso il debitore principale - Momento di insorgenza - Escussione del pegno.
In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2787
Cod. Civ. art. 2871
Cod. Civ. art. 1197
Cod. Civ. art. 1203