Cass. civ. n. 1838 del 17 gennaio 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Inadempimento contrattuale - Mera allegazione - Insufficienza - Conseguenze - Allegazione delle specifiche circostanze da cui l'inadempimento deriva - Necessità.


Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6618 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 414 lett. 4

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