Cass. pen. n. 18401 del 22 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Provvedimento della Corte di appello di rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria - Acquisizione di prova che, nel giudizio abbreviato condizionato di primo grado, non sia stata assunta, seppur richiesta - Legittimità - Esclusione - Ragioni.


E' illegittimo il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di una prova che, nel giudizio di primo grado, definito con rito abbreviato condizionato, benché richiesta, non sia stata acquisita. (In motivazione, la Corte ha precisato che il supplemento probatorio, posto come condizione del rito speciale, può essere solo accolto o respinto dal giudice negli esatti termini nei quali è formulato.)

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1381 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

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