Cass. pen. n. 18412 del 14 aprile 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE


Violazione degli obblighi di trasmissione degli atti al pubblico ministero - Deducibilità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.


In tema di ricorso per cassazione, non è deducibile in termini di inosservanza di norma processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del disposto degli artt. 207 e 241 cod. proc. pen. conseguente alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero, da parte del giudice, in caso di falsa testimonianza, trattandosi di norme processuali non sanzionate da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 207 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 241
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C
Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 37796/2020

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