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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30286 del 9 settembre 2002

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30286 del 9 settembre 2002

Testo massima n. 1

In caso di rifiuto dell’esame richiesto dal P.M. da parte dell’imputato è legittima la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminari, ai sensi dell’art. 513, comma 1, c.p.p., e l’espletamento di tale attività processuale, unitamente al rilascio di dichiarazioni spontanee, precludono successivamente la reiterazione della richiesta di esame avanzata dall’imputato medesimo. [ In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale che ha respinto la nuova richiesta di esame dell’imputato sollecitata dai difensori, dopo che lo stesso si era rifiutato di sottoporsi all’incombente istruttorio, a seguito del rigetto della richiesta della difesa di espletamento dell’esame prima di quello del pubblico ministero.

Testo massima n. 2

In tema di esame delle parti private, poiché l’art. 503 c.p.p. non contempla il caso della richiesta concorrente dell’imputato e del P.M., l’ordine di escussione previsto dal comma secondo va integrato con quello di cui all’art. 496, comma primo, c.p.p., che assegna la precedenza alla pubblica accusa, in quanto l’esame richiesto dal pubblico ministero può essere qualificato come mezzo di prova a carico dell’imputato stesso.

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