Cass. civ. n. 18445 del 28 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO


Occupazione usurpativa da parte della pubblica amministrazione - Usucapione del fondo da parte dell'ente occupante - Compatibilità - Fondamento.


L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1158
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 11147/2012

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