Cass. civ. n. 18463 del 7 luglio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE


Clausola penale - Manifesta eccessività - Criteri di riferimento - Fondamento - Fattispecie.


Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1384
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Costituzione art. 2 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 14706/2024

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE