Cass. pen. n. 18474 del 28 novembre 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Obbligo di comunicare variazioni patrimoniali ex art. 30 legge n. 646 del 1982 – Natura di reato istantaneo – Decorrenza del termine per effettuare la comunicazione – Accettazione dell’eredità – Ragioni.


La violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, è reato istantaneo che si consuma all'inutile scadenza del termine di comunicazione da parte del soggetto obbligato della variazione patrimoniale decorrente ai fini penalistici, in caso di variazione patrimoniale derivante da delazione ereditaria, dall'accettazione dell'eredità e non dall'apertura della successione, giacché in caso contrario il reato sarebbe già consumato nelle ipotesi di accettazione intervenuta oltre trenta giorni dalla apertura della successione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 24874 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 459
Cod. Civ. art. 476
Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST.
Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

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