14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3772 del 15 dicembre 1992
Testo massima n. 1
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’indagato avverso il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che invita il pubblico ministero a modificare l’imputazione alla luce di osservazioni formulate e rinvia ad una successiva udienza, fissandone la data. Perché sussista l’interesse al ricorso per cassazione, a norma dell’art. 568, quarto comma, c.p.p., è indispensabile che l’impugnazione sia idonea a rimuovere un pregiudizio, considerato come conseguenza concreta derivante dagli effetti primari e diretti della pronuncia impugnata. Da un siffatto provvedimento del Gup non deriva all’indagato alcun diretto e concreto effetto, posto che tale provvedimento interlocutorio — indipendentemente dalla sua ortodossia giuridica — non produce alcuna immediata efficacia sulla situazione dell’indagato. L’invito del giudice è rivolto al pubblico ministero e saranno le autonome determinazioni del titolare dell’azione penale a produrre eventualmente effetti giuridici processuali. Se il P.M., nel corso del proseguimento della udienza preliminare e nei limiti previsti dall’art. 423 c.p.p., provvederà alla modificazione dell’imputazione, avrà esercitato una sua facoltà. Se, invece, non riterrà di procedere a modificazione alcuna, si porrà al giudice l’alternativa delineata dall’art. 424 c.p.p. [ Nella specie il ricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 323, cpv., c.p., aveva impugnato, deducendone l’abnormità, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare — precisato che il periodo di commissione del contestato reato risultava anteriore all’entrata in vigore della L. n. 86/1990; rilevato che l’ipotizzato abuso d’ufficio, apparentemente estinto per amnistia, poteva configurare l’abrogato reato di interesse privato in atti di ufficio; richiamato l’art. 423 c.p.p. — aveva invitato il P.M. a «modificare l’imputazione alla luce delle osservazioni suindicate» e rinviato l’udienza. La Corte di cassazione ha ritenuto che l’accertamento dell’interesse del ricorrente fosse preliminare all’esame della sussistenza della denunciata abnormità ed ha fissato il principio di cui in massima ].
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