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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 222 del 18 febbraio 1999

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 222 del 18 febbraio 1999

Testo massima n. 1

Deve considerarsi abnorme, perché determina un’inammissibile regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ammesso il giudizio abbreviato, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ritenendo la sussistenza di un fatto diverso; nel giudizio abbreviato, infatti, il giudice — pur potendone modificare la qualificazione giuridica — deve esercitare il suo potere decisorio in ordine ai reati per i quali il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale e solo su di essi, nell’ambito del quadro probatorio delineato dalla situazione esistente. [ Nell’affermare detto principio la Corte ha precisato che qualora dagli atti emergano altri imputati o altri reati concorrenti il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, può, se del caso, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché eserciti la relativa azione penale ].

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