Cass. pen. n. 18482 del 22 marzo 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - Bancarotta semplice - Offensività del fatto - Condizioni - Fattispecie.
In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2214
Cod. Civ. art. 2217