Cass. pen. n. 18482 del 22 marzo 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - Bancarotta semplice - Offensività del fatto - Condizioni - Fattispecie.


In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20061 del 2015

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2214
Cod. Civ. art. 2217

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE