Cass. civ. n. 18486 del 08 luglio 2024

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Mancanza di titolarità del diritto di proprietà in capo al locatore - Rilevanza nei rapporti con il sublocatore - Ipotesi - Fattispecie.


La proprietà, in capo al locatore, della cosa concessa in godimento non costituisce presupposto per la conclusione del contratto di locazione, ma la sua carenza può assumere rilevanza - anche nei rapporti fra il locatore di un bene di proprietà altrui e il conduttore - allorché il proprietario lamenti la lesione del suo titolo e dell'insita disponibilità del godimento del bene e faccia valere i suoi diritti verso il locatore, così incidendo sul rapporto locativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento dei canoni, proposta dal sublocatore nei confronti del subconduttore, in ragione del passaggio in giudicato della decisione - pronunciata nei confronti del conduttore-sublocatore e anche del subconduttore - che aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di locazione stipulato dal proprietario dell'immobile, poi fallito, presupposto legittimante alla stipula della sublocazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9899 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1594

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