Cass. civ. n. 18491 del 8 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO


Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.


Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c, dopo che con l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 214 com. 1
Cod. Civ. art. 2719
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 18042/2014

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