14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4603 del 8 febbraio 2011
Testo massima n. 1
È illegittima la declaratoria di estinzione del reato pronunciata in dipendenza dell’applicazione dell’art. 425, comma secondo, c.p.p. – per il quale “ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’art. 69 c.p.” – e, pertanto, del giudizio di bilanciamento tra le varie circostanze, in quanto il novellato art. 157 c.p., introdotto con L. n. 251 del 2005, – che, in linea di principio, esclude rilievo alle circostanze per determinare il tempo necessario a prescrivere – è successivo alla previsione del predetto art. 425, comma secondo, il quale è, quindi, abrogato, in virtù del principio per cui “lex posterior derogat legi anteriori”.
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