Cass. civ. n. 18507 del 28 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Beneficio ex art. 44 r.d. n. 1290 del 1922 - Spettanza anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. di settore del 31.3.1999 - Fondamento.
Il beneficio previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della l. n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950, spetta anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. di settore del 31.3.1999, non potendosi disconoscere l'operatività di benefici previsti da pregresse disposizioni speciali aventi valore di legge, non implicitamente abrogate, vieppiù in considerazione del rilievo che l'abolizione espressa è stata poi successivamente disposta con l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Regio Decr. 30/09/1922 num. 1290 art. 44
Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1
Legge 15/07/1950 num. 539 art. 3
Legge 03/04/1958 num. 474 CORTE COST.
Contr. Coll. 31/03/1999
Cod. Civ. art. 2077
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 70
Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Contr. Coll. 15/09/2000 art. 50