Cass. civ. n. 18531 del 08 luglio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Giudizio di cassazione - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Rinuncia successiva alla camera di consiglio fissata con adunanza camerale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di effetti la rinuncia successiva alla camera di consiglio della fissata adunanza camerale, essendosi già concluso il procedimento decisorio.