Cass. civ. n. 18531 del 08 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Giudizio di cassazione - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Rinuncia successiva alla camera di consiglio fissata con adunanza camerale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.


Nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di effetti la rinuncia successiva alla camera di consiglio della fissata adunanza camerale, essendosi già concluso il procedimento decisorio.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 28182 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 390

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