Cass. civ. n. 18538 del 7 luglio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE


Domanda del locatore di risoluzione del contratto ad uso abitativo - Rigetto - Riconvenzionale di accertamento dell'uso non abitativo - Omessa pronuncia - Accoglimento dell'impugnazione sulla minuspetizione - Giudicato implicito sulla qualificazione del contratto - Esclusione - Conseguenze - Interesse del conduttore ad impugnare la statuizione sulla risoluzione - Insussistenza - Fondamento.


Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32563/2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1456
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 329
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST.

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