Cass. civ. n. 18539 del 08 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Termine per il deposito ex art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Deposito tardivo - Conseguenze - Improcedibilità.


Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall'art. 371 bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9097 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

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