Cass. pen. n. 35213 del 27 settembre 2001

Testo massima n. 1


Il divieto previsto dall'art. 430 bis c.p.p., introdotto dall'art. 25 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., non è applicabile alle deposizioni assunte prima dell'entrata in vigore della citata legge, in virtù del principio tempus regit actum.

Testo massima n. 2


Nel procedimento di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la parte civile deve formulare istanza di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali non appena il pubblico ministero abbia espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, restando escluso che detta pretesa possa essere avanzata successivamente, nel corso dell'udienza eventualmente fissata per la decisione del giudice sull'accordo raggiunto tra le parti.

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